Giusta causa: proporzionalità della sanzione valutata in base alla gravità dell’inadempimento

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 4 gennaio 2022, n. 36, ha ritenuto che il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell’illecito commesso istituzionalmente, rimesso al giudice di merito, si sostanzia nella valutazione di gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi, al riguardo, in considerazione la circostanza che tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’articolo 1455, cod. civ., sicché l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (articolo 3, L. 604/1966) ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.

 

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