Giusta causa anche per condotte extralavorative antecedenti all’instaurazione del rapporto

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 10 gennaio 2019, n. 428, ha deciso che, ai fini del licenziamento per giusta causa, possono assumere rilievo anche le condotte che afferiscono alla vita privata in senso stretto, a tutti gli ambiti nei quali si esplica la personalità del lavoratore, che non devono essere necessariamente successive all’istaurazione del rapporto, ovvero di comportamenti appresi dal datore di lavoro dopo la stipula del contratto non compatibili con il grado di affidamento richiesto dalle mansioni assoggettate al dipendente e dal ruolo rivestito in azienda. È da escludere l’irrilevanza delle condotte extralavorative antecedenti all’instaurazione del rapporto limitata esclusivamente ai fatti integranti fattispecie di reato e riconosciuti solo in presenza di una sentenza penale di condanna passata in giudicato.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il seminario affronta le specificità della gestione dei rapporti di lavoro domestico, con particolare attenzione alle novità 2026. 28 aprile 2026

Il master analizza il contratto di lavoro subordinato, nei suoi principi generali e nelle sue diverse declinazioni. 17 aprile 2026

Torna in alto