Gravi ed eccezionali ragioni: casistiche in cui ricorrono

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 23 ottobre 2020, n. 23371, ha stabilito che ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni quando la decisione sia stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a fronte della novità o dell’oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell’assenza di un orientamento univoco o consolidato all’epoca dell’insorgenza della controversia, in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell’Unione Europea intervenute, dopo l’inizio del giudizio, sulla materia.

 

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