Fraudolento il licenziamento per gmo disposto per motivi già addotti per un precedente licenziamento collettivo

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 7 marzo 2022, n. 7400, ha ritenuto che realizzi uno schema fraudolento, ai sensi dell’articolo 1344, cod. cod., il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto per gli stessi motivi già addotti a fondamento di un precedente licenziamento collettivo, a meno che questo non sia risultato nullo o inefficace. Solo in tal caso, infatti, il datore di lavoro può procedere a un licenziamento per gmo, sempre che ne sussistano i requisiti, ma tale rinnovazione si risolve nel compimento di un negozio diverso dal precedente e resta al di fuori dello schema dell’articolo 1423, cod. civ., norma diretta a impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetti ex tunc, ma non a comprimere la libertà delle parti di reiterare la manifestazione della propria autonomia negoziale.

 

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