La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 21 giugno 2023, n. 17731, ha stabilito che ai fini dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento ai sensi dell’articolo 6, L. n. 604/1966, è sufficiente ogni atto scritto con cui il lavoratore manifesti al datore di lavoro, con qualsiasi termine, anche non tecnico, e senza formule prestabilite, la volontà di contestare la validità e l’efficacia del provvedimento, essendo in detta manifestazione di volontà implicita la riserva di tutela dei propri diritti davanti all’autorità giudiziaria.
Forma dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento
di Redazione
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