Forma dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 21 giugno 2023, n. 17731, ha stabilito che ai fini dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento ai sensi dell’articolo 6, L. n. 604/1966, è sufficiente ogni atto scritto con cui il lavoratore manifesti al datore di lavoro, con qualsiasi termine, anche non tecnico, e senza formule prestabilite, la volontà di contestare la validità e l’efficacia del provvedimento, essendo in detta manifestazione di volontà implicita la riserva di tutela dei propri diritti davanti all’autorità giudiziaria.

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