Fondo solidarietà credito cooperativo: criteri di precedenza per assegno ordinario

L’Inps, con messaggio n. 3097 del 25 luglio 2017, ha illustrato la delibera n. 2/2017 (allegata al messaggio), adottata dal Comitato amministratore in tema di “criteri di precedenza per le prestazioni di assegno ordinario di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 2) del D.I. 20 giugno 2014, n. 82761”.

Il Comitato amministratore ha previsto che le domande di accesso alle prestazioni di assegno ordinario non possono riguardare interventi superiori ai 12 mesi. Le domande, in presenza dei requisiti e dei presupposti fissati dalle disposizioni vigenti, saranno accolte, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, D.I. 82761/2014, nei limiti del doppio della contribuzione ordinaria dovuta dall’azienda istante dalla data di iscrizione al Fondo fino al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e delle prestazioni, relative sia a programmi formativi sia ad assegni ordinari, già deliberate e fruite da parte della medesima azienda istante.

 

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