Fondo solidarietà bilaterale Bolzano-Alto Adige: modalità di presentazione istanze

L’Inps, con messaggio n. 3815 del 4 ottobre 2017, ha illustrato le modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario per il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, operativo dal 31 agosto scorso.

A norma dell’articolo 30, comma 2, D.Lgs. 148/2015, la domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata telematicamente alla struttura Inps territorialmente competente in relazione all’unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, quindi dal 16 agosto 2017. L’Istituto ha però deciso di neutralizzare il periodo intercorrente tra il 16 agosto 2017 e la data di pubblicazione del presente messaggio, pertanto la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario è la data di pubblicazione del presente messaggio.

 

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