Fondo di garanzia Inps: determinazione delle prestazioni

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 25 novembre 2024, n. 30259, ha stabilito che le prestazioni che l’Inps è tenuto a riconoscere quale gestore del Fondo di garanzia non possono essere determinate alla stregua di accordi privatistici, ma devono corrispondere a quanto effettivamente il lavoratore non ha potuto ottenere a titolo di Tfr e di ultime mensilità per l’insolvenza del proprio datore di lavoro, che è insussistente nel caso in cui il lavoratore possa rivolgersi alla società cessionaria quale coobbligata in solido.

 

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