Fondi di solidarietà: recupero contribuzione apprendisti

L’Inps, con messaggio n.3112 del 18 luglio 2016, che ha corretto il messaggio n.3109/16, ha offerto indicazioni in merito alla sussistenza dell’obbligo contributivo ai Fondi di solidarietà in relazione ai lavoratori apprendisti e alle modalità di recupero.

Il D.Lgs. n.148/15 ha previsto che le prestazioni dei Fondi di solidarietà possano essere riconosciute agli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, pertanto la contribuzione ordinaria di finanziamento ai Fondi di solidarietà è applicata soltanto alla suddetta categoria degli apprendisti.

Per tutti i Fondi di solidarietà istituiti presso l’Inps, a decorrere dal mese di agosto 2016, con riferimento ai lavoratori apprendisti, ai fini della compilazione del flusso UniEmens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata nell’aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili degli apprendisti denunciati con il codice “PB” (Apprendistato professionalizzante) nell’ambito dell’elemento <TipoLavoratore>.

L’Istituto fornisce le istruzioni per consentire alle imprese di recuperare il contributo mensile di finanziamento per i mesi da settembre 2015 a luglio 2016, qualora abbiano versato indebitamente la contribuzione ordinaria di finanziamento ai Fondi di solidarietà per lavoratori apprendisti assunti con tipologie diverse rispetto all’apprendistato professionalizzante. Il recupero potrà avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del presente messaggio, indicando l’importo indebitamente versato con uno dei codici conguaglio presenti nella tabella riportata nel messaggio, da valorizzare all’interno della sezione <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

 

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