Flessibilità territoriale degli Ispettorati nazionali del lavoro

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota n. 4687 del 26 maggio 2017, ha fornito indicazioni relativamente agli ambiti territoriali di intervento delle attività di vigilanza svolte da ciascun ITL.

Posto che normativamente non sussistono limitazioni territoriali in relazione agli atti di accertamento, il personale ispettivo può svolgere accertamenti ed emanare provvedimenti sanzionatori nei confronti di realtà datoriali situate in Comuni di Province limitrofe rispetto a quelle dove è ubicato il proprio ufficio: in queste ipotesi, la “pratica ispettiva” rimarrà incardinata presso l’Ufficio di appartenenza dell’ispettore, mentre la ricezione degli scritti difensivi e dell’eventuale audizione, l’emissione dell’ordinanza ingiunzione e dell’eventuale seguito giudiziario, sarà di competenza dell’Ispettorato che ha sede nella Provincia dove è ubicata la realtà datoriale oggetto di accertamenti.

 

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