Festività infrasettimanali: la rinuncia all’astensione dal lavoro dev’essere oggetto di uno specifico accordo

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 28 maggio 2024, n. 14904, ha deciso che il diritto soggettivo del lavoratore ad astenersi dal lavoro in corrispondenza delle festività infrasettimanali non può essere posto nel nulla dal datore di lavoro e può formare oggetto di rinuncia solo sulla base di uno specifico accordo fra datore di lavoro e lavoratore o di accordi stipulati da organizzazioni sindacali a cui quest’ultimo abbia conferito esplicito mandato.

Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva affermato la possibilità, per un datore di lavoro del settore terziario, di far godere ai dipendenti il riposo compensativo del lavoro prestato nel giorno di domenica, normalmente destinato al riposo settimanale, in coincidenza con i giorni di festività infrasettimanale, fondandola unicamente sull’inesistenza nei contratti integrativi aziendali di un divieto in tal senso, e purché tali giorni fossero considerati nella programmazione trimestrale aziendale come giorni di apertura del negozio.

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