Ferie annuali e mantenimento della retribuzione ordinaria

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 19 luglio 2024, n. 19991, ha stabilito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’articolo 7, Direttiva 88/2003/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l’elemento retributivo e l’espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l’importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore.

 

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il master affronta i temi del welfare e dei premi di produttività e prevede un laboratorio operativo per la realizzazione di un modello di piano di welfare e di produttività. A partire dal 19 marzo 2026

Il Laboratorio analizza operativamente la variazione del contratto collettivo, sia come scelta volontaria del datore di lavoro, sia come effetto di operazioni straordinarie o modifiche organizzative. 24 febbraio 2026

Mondo professione

Torna in alto