Fallimento conciliazione e gmo: comunicazione di recesso contenuta nel verbale

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 22 aprile 2024, n. 10734, ha stabilito che, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, prescritto dall’articolo 7, L. 604/1966, per il recesso per giustificato motivo oggettivo dei lavoratori assunti prima del marzo 2015, il datore non è tenuto a inviare al dipendente alcuna lettera di licenziamento, essendo sufficiente l’indicazione della volontà interruttiva del rapporto contenuta nel verbale redatto innanzi all’ITL.

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