La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 22 aprile 2024, n. 10734, ha stabilito che, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, prescritto dall’articolo 7, L. 604/1966, per il recesso per giustificato motivo oggettivo dei lavoratori assunti prima del marzo 2015, il datore non è tenuto a inviare al dipendente alcuna lettera di licenziamento, essendo sufficiente l’indicazione della volontà interruttiva del rapporto contenuta nel verbale redatto innanzi all’ITL.
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026
Il master affronta i temi del welfare e dei premi di produttività e prevede un laboratorio operativo per la realizzazione di un modello di piano di welfare e di produttività. A partire dal 19 marzo 2026
