Esonero parziale dei contributi previdenziali: istanze entro il 30 settembre

L’Inps, con messaggio n. 2761 del 29 luglio 2021, ha comunicato che il D.I. 82/2021, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 21, L. 178/2020, ha definito i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali Inps e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

I soggetti interessati dal beneficio iscritti alle Gestioni Inps (artigiani e commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri; Gestione separata, professionisti e altri operatori di cui L. 3/2018, già collocati in pensione) devono presentare apposita istanza di esonero da inviare all’Istituto entro il 30 settembre 2021 (inizialmente il termine era il 31 luglio 2021), secondo le modalità che saranno definite con una circolare di prossima emanazione.

 

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