Esonero contributo soggettivo 2021: istruzioni dall’Enpacl

L’Enpacl, con notizia sul proprio sito, ha reso noto che il 27 luglio 2021 è stato pubblicato il D.I. che disciplina criteri e modalità per la concessione dell’esonero parziale dal pagamento del contributo soggettivo, introdotto dall’articolo 1, comma 20, L. 178/2020.

Il limite massimo individuale di esonero è stabilito in 3.000 euro su base annua e riguarda la contribuzione soggettiva (sia la misura minima, sia l’eccedenza) dovuta per l’anno di competenza 2021, da versare con scadenze ordinarie entro il 31 dicembre 2021. La misura effettiva dell’esonero sarà stabilita con ulteriore D.M., tenuto conto dell’attuale stanziamento (1 miliardo di euro) nonché dell’ammontare complessivo delle agevolazioni richieste a tutti gli enti di previdenza dei liberi professionisti.

Hanno diritto all’esonero i consulenti del lavoro iscritti all’Enpacl (inclusi i cancellati nell’anno 2021 e esclusi i neo-iscritti nel corso dell’anno 2021) in possesso di tutti i requisiti richiesti.

Le domande di esonero devono essere presentate on line dal 15 settembre al 31 ottobre 2021, in occasione della comunicazione del volume di affari e del reddito professionale 2020, al cui interno è contenuta un’apposita pagina web.

 

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