Esonero contributivo triennale: istituito il codice per i lavoratori agricoli

L’Inps, con messaggio n. 1704 del 20 aprile 2018, a integrazione del paragrafo 12 della circolare n. 40/2018, e con specifico riferimento all’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 108, L. 205/2018, ha istituito il codice “E9” per dichiarare l’esonero “per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei 6 mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione”. Pertanto, per poter usufruire dell’esonero, nel caso di specie, i datori di lavoro agricolo devono compilare il flusso DMAG inserendo, oltre ai dati occupazionali e retributivi utili ai fini tariffari, le seguenti informazioni: nel campo Tipo Retribuzione il valore “Y” nel campo “CODAGIO” il valore “E9”, che assume il significato di “esonero contributivo art. 1 comma 108 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205”.

La circolare illustra anche le sanzioni per i diversi tipi di violazione.

 

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