Esonero contributivo per l’assunzione di titolari di assegno di ricollocazione

L’Inps, con circolare n. 77 del 27 giugno 2020, ha offerto le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo del 50% per le assunzioni dei beneficiari di un assegno di ricollocazione, come previsto dall’articolo 24-bis, D.Lgs. 148/2020. Tale riduzione spetta per un periodo massimo di 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato e per un massimo di 18 mesi nelle ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato.

 

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