Esonero contributivo Aggregazione di imprese: le istruzioni INPS

L’INPS, con messaggio n. 3344 del 6 ottobre 2025, fornisce le istruzioni operative sull’incentivo introdotto in via sperimentale dall’articolo 4-ter del D.L. 4/2024, convertito dalla Legge 28/2024, volto a favorire la costituzione di nuove imprese derivanti da operazioni di aggregazione societaria (fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami) che diano origine a un organico complessivo pari o superiore a 1.000 lavoratori.

Per accedere all’incentivo, le nuove imprese devono avviare un confronto sindacale in sede governativa con la partecipazione dei Ministeri del Lavoro e delle Imprese e del Made in Italy e stipulare un accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. L’accordo deve contenere un progetto industriale e di politica attiva finalizzato al superamento delle difficoltà settoriali e alla riqualificazione o formazione dei lavoratori (almeno 200 ore complessive per ciascun dipendente). È possibile sottoscrivere l’accordo anche prima dell’operazione di aggregazione, purché questa si realizzi entro 60 giorni.

Il beneficio consiste in un esonero contributivo pari al 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL), fino a 3.500 euro annui per lavoratore per un massimo di 24 mesi. L’esonero prosegue per ulteriori 12 mesi, nel limite di 2.000 euro annui per lavoratore. I massimali vanno riparametrati su base mensile: 291,66 euro/mese per i primi due anni e 166,66 euro/mese per il terzo. Resta invariata l’aliquota di computo ai fini pensionistici.

L’incentivo è subordinato alla comunicazione del Ministero del Lavoro all’INPS dei dati delle imprese ammesse (denominazione, codice fiscale, numero dei lavoratori, decorrenza e durata del beneficio, proiezione dei costi). L’INPS attribuisce alle aziende interessate il codice di autorizzazione “2L” (“Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/24 art. 4-ter”).

L’esonero decorre dalla data di trasferimento dei lavoratori indicata nell’accordo e può essere fruito tramite conguaglio nei flussi Uniemens, con i seguenti codici:

  • “IN24” (Incentivo imprese nuova costituzione Art. 4-ter DL 4/2024) all’interno dell’elemento <InfoAggcausaliContrib>;
  • “L631” per conguagli correnti e “L632” per arretrati nel DM2013 virtuale.

La valorizzazione degli arretrati potrà essere effettuata solo nei flussi di dicembre 2025, gennaio e febbraio 2026.

Il Ministero del Lavoro verifica la disponibilità delle risorse prima della sottoscrizione dell’accordo, mentre l’INPS controlla il rispetto dei massimali e comunica annualmente l’ammontare degli importi fruiti. L’esonero è compatibile con altri incentivi e agevolazioni per l’occupazione.

Il decreto interministeriale 23 gennaio 2025 disciplina la revoca del beneficio in caso di mancata realizzazione delle operazioni societarie o di violazione degli obblighi. Il datore di lavoro deve garantire la salvaguardia dell’occupazione per almeno 48 mesi, con possibilità di interrompere i rapporti solo per giusta causa, dimissioni, motivi soggettivi o strumenti non traumatici con consenso del lavoratore. In caso contrario, si applica una sanzione pari al doppio dell’esonero fruito per i lavoratori coinvolti.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) verifica la corretta realizzazione dei piani formativi; in caso di inadempimento, l’INPS procede al recupero della contribuzione non versata, maggiorata delle sanzioni civili previste dalla legge n. 388/2000, art. 116, comma 8, lett. a).

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