Erogazione indennità di maternità: necessaria istanza all’Inps

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 9 marzo 2020, n. 6642, ha stabilito che, in tema di previdenza, senza la domanda amministrativa l’Inps non paga l’astensione anticipata dal lavoro per maternità. Il provvedimento emesso dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, infatti, riconduce solo l’assenza dal lavoro allo stato di gravidanza. L’Inps è infatti l’unico soggetto obbligato a erogare l’indennità di maternità, mentre il datore di lavoro ha solo il dovere di anticiparne l’importo, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme da corrispondere all’Istituto.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

 

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il master affronta i temi del welfare e dei premi di produttività e prevede un laboratorio operativo per la realizzazione di un modello di piano di welfare e di produttività. A partire dal 19 marzo 2026

Mondo professione

Torna in alto