Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha emanato il decreto n.94956 del 10 marzo 2016, che ha definito l’incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione, per il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori in caso di Cigs.
Ai sensi dell’art.24, co.6, D.Lgs. n.148/15, infatti, qualora in sede di verifica ispettiva, anche a seguito di segnalazione da parte delle organizzazioni sindacali o di singoli lavoratori, emerga il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori sospesi concordate in sede di esame congiunto o indicate nella domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, il contributo addizionale di cui all’art.5, D.Lgs. n.148/15, è incrementato nella misura dell’1%. L’ incremento è applicato sul contributo addizionale dovuto per i singoli lavoratori ai quali non è stata applicata la rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione. La DTL competente trasmette gli esiti dell’accertamento alla sede territoriale Inps competente, che provvede ad applicare la sanzione comminata in sede di verifica ispettiva.
