Eliminazione barriere architettoniche: l’AE spiega la detrazione

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 444 del 6 settembre 2022, ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla detrazione dall’imposta lorda prevista dall’articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio), introdotto articolo 1, comma 42, della legge di bilancio 2022, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Considerato che la norma in commento non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, rispetto all’esistenza degli immobili oggetto di intervento, l’AE chiarisce che l’ambito applicativo dell’agevolazione sia da intendersi in senso ampio, atteso che la norma intende favorire alcuni interventi funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

Ne consegue che, la detrazione spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.

 

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