Efficacia probatoria del giudizio prognostico contenuto nel certificato medico

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 1° agosto 2017, n. 19089, ha stabilito che l’efficacia probatoria, fino a querela di falso, ex articolo 2700 cod. civ., come testualmente recita la norma, è limitata alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e alle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che lo stesso pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Ne deriva che la prognosi della guarigione, certificata dal medico pubblico ufficiale, non rientra di certo tra i fatti avvenuti in sua presenza, o da lui compiuti, come tale perciò non fidefaciente nei sensi contemplati dall’articolo 2700, comportando soltanto una manifestazione di scienza in relazione allo stato morboso, verificato alla data dell’attestazione (peraltro spesso anche in base alle mere dichiarazioni rese dal soggetto direttamente interessato, come non di rado capita nella pratica), rapportata a un momento successivo e quindi futuro, perciò necessariamente al di fuori della contestuale percezione, invece pure richiesta dalla norma. Ne deriva che anche il giudizio prognostico costituisce una mera presunzione di fatto, quindi ben liberamente e prudentemente apprezzabile dal giudice adito.

 

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