La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 15 febbraio 2024, n. 4151, ha stabilito che è da escludersi che dall’eventuale attribuzione ingiustificata di un beneficio a determinati lavoratori possa derivare per i lavoratori pretermessi il diritto ad ottenere lo stesso beneficio o il risarcimento del danno, rimanendo inapplicabili, in tal caso, anche le clausole generali di correttezza e buona fede, le quali, come tramite per il controllo sulla ragionevolezza degli atti di autonomia negoziale, possono operare soltanto all’interno del rapporto di lavoro in relazione ai valori espressi nel rapporto medesimo e nella contrattazione collettiva, e non possono, invece, spiegare la loro efficacia in relazione a comportamenti esterni, adottati dal datore di lavoro nell’ambito di rapporti di lavoro diversi.
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