La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 11 dicembre 2015, n.25046, ha ricordato che le due fasi del giudizio di primo grado, quella di cognizione sommaria iniziata con il ricorso ex co.49, art.1, L. n.92/12, e quella di cognizione ordinaria iniziata con l’opposizione ex co.51, si inseriscono nel medesimo grado e si pongono in rapporto di prosecuzione, dovendosi dunque ritenere che l’opposizione possa investire nuovi profili soggettivi e oggettivi, fra i quali le eccezioni in senso stretto, come quella di decadenza non sollevata dall’interessato durante la fase sommaria, giacché essa non vale come impugnazione, ossia come istanza di revisione del precedente giudizio, inidonea a introdurre nuovi temi della disputa: ne consegue che deve ritenersi ammissibile l’eccezione di decadenza dell’impugnazione del licenziamento ex art.6, L.n.604/66, sollevata dal datore soltanto in sede di opposizione.
Eccezione di decadenza del licenziamento ammissibile in sede di opposizione
Potrebbe interessarti anche...
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026
Il seminario affronta le specificità della gestione dei rapporti di lavoro domestico, con particolare attenzione alle novità 2026. 28 aprile 2026
Il master analizza il contratto di lavoro subordinato, nei suoi principi generali e nelle sue diverse declinazioni. 17 aprile 2026
