La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 agosto 2016, n. 17365, ha stabilito che, in tema di obblighi contributivi, il principio della prevalenza non può operare per i rapporti di lavoro a carattere autonomo per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 335/1995, articolo 2, comma 26. Ne consegue che il concorso di attività di lavoro autonomo (come amministratore della società), soggetta ex se alla contribuzione nella Gestione separata sui compensi a tale titolo percepiti, e quella di socio lavoratore della società stessa comporta l’obbligo della duplice iscrizione con versamenti anche alla gestione commercianti.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
