Divieto di licenziamento fino al 17 agosto anche in caso di sopravvenuta inidoneità alla mansione

L’INL, con nota n. 298 del 24 giugno 2020, ha precisato che rientra nella sospensione del licenziamento fino al 17 agosto 2020, ex articoli 46 e 103, D.L. 18/2020, anche l’ipotesi della sopravvenuta inidoneità alla mansione, poichè va ascritta tra le casistiche del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. L’inidoneità sopravvenuta alla mansione impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale: l’obbligo di repêchage rende, pertanto, la fattispecie in esame del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

 

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