La diversa scansione temporale dell’orario non determina la trasformazione in part-time

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 17 luglio 2018, n. 19014, ha deciso che il rapporto di lavoro non viene trasformato da full-time a part-time solo perché il lavoratore dipendente, dopo essere stato impiegato in turni di 5 giorni lavorativi e 2 di riposo su 37 ore settimanali, passa a turni continui di 4 giorni lavorativi e 2 di riposo su 40 ore settimanali. All’interno dello stesso rapporto di lavoro a tempo pieno vengono regolamentate dal contratto collettivo 2 scansioni temporali per andare incontro alle esigenze aziendali, secondo una diversa modalità di prestazione, ma sempre full-time.

 

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