La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 28 novembre 2024, n. 30646, ha statuito che il distacco deve realizzare uno specifico interesse datoriale che consenta di qualificarlo come atto organizzativo dell’imprenditore che lo dispone nel proprio interesse e che, così facendo, determina non una novazione soggettiva, ma una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa del lavoratore distaccato; l’interesse al distacco può essere anche di natura non economica o patrimoniale in senso stretto, ma di tipo solidaristico, purché non si risolva in una mera somministrazione di lavoro altrui.
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