Distacco: cambia l’esercizio del potere direttivo, ma non la titolarità del rapporto

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 15 luglio 2019, n. 18888, ha ritenuto che la figura del “distacco” o “comando” del lavoratore comporta un cambio nell’esercizio del potere direttivo – perché il dipendente viene dislocato presso altro datore di lavoro, con contestuale assoggettamento al comando e al controllo di quest’ultimo – ma non incide sulla titolarità del rapporto, in quanto il datore di lavoro distaccante continua ad essere titolare del rapporto di lavoro, con la conseguenza che il rapporto di lavoro resta disciplinato ai fini economici dalle regole applicabili al datore distaccante: ne consegue che si configura solo una modificazione nell’esecuzione dello stesso rapporto, nel senso che l’obbligazione del lavoratore di prestare la propria opera viene (temporaneamente) adempiuta non in favore del datore di lavoro, ma in favore del soggetto – cui sono attribuiti i connessi poteri direttivi e disciplinari – presso il quale il datore medesimo ha disposto il distacco del dipendente.

 

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