La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 aprile 2016, n.8248, ha stabilito che è illegittimo, perché discriminatorio, il licenziamento dell’invalido se intimato dopo l’accertamento della condizione invalidante. Il postumo accertamento dell’invalidità non significa che il dipendente non sia più abile a svolgere le mansioni. Il datore è tenuto, in questi casi, a spiegare quali mansioni il lavoratore non sia più in grado di svolgere.
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