DIS-COLL: modifica del requisito contributivo

L’Inps, con messaggio n. 3606 del 4 ottobre 2019, ha illustrato la modifica del requisito contributivo di accesso alla DIS-COLL, introdotto dall’articolo 2, D.L. 101/2019, all’articolo 15, comma 2, D.Lgs. 22/2015. In particolare, il novellato articolo 15 prevede che la prestazione è riconosciuta ai soggetti che, in luogo dei precedenti 3 mesi di contribuzione richiesti, possano far valere un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

Pertanto, per gli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 5 settembre 2019 – data di entrata in vigore del D.L. 101/2019 – la prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, D.Lgs. 150/2015;
  2. possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).

L’istruttoria delle domande DIS-COLL, attivabile dall’applicazione DsWeb, è stata adeguata a quanto previsto dal presente messaggio.

 

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