La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 2 ottobre 2025 n. 26611, ha stabilito che il diritto di assemblea dei lavoratori, ex art. 20, L. n. 300/1970, deve svolgersi di norma all’interno dell’unità produttiva, salvo impedimenti oggettivi di natura logistica o organizzativa. La disponibilità, a cura del datore di lavoro, di locali alternativi vicini e con spese a carico della società esclude la condotta antisindacale, che richiede sia un’oggettiva idoneità a limitare l’attività sindacale sia la specifica intenzionalità del datore di lavoro.
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