La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 aprile 2016, n.8246, ha stabilito che è nullo il licenziamento del dirigente troppo generico e privo di una contestazione motivata e circostanziata. Infatti, le garanzie procedimentali dettate dall’art.7, L. n.300/70, devono trovare applicazione nell’ipotesi di licenziamento di un dirigente anche a prescindere dalla sua specifica collocazione nell’impresa, sia quando il datore di lavoro addebiti al dirigente un comportamento negligente sia se a base del recesso siano poste condotte tali da recidere il necessario vincolo fiduciario.
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