Dirigente: elementi che danno diritto a retribuzione di posizione e di risultato

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 13 giugno 2022, n. 18944, ha ritenuto che, in tema di trattamento economico, il provvedimento di graduazione integra un elemento costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione, con la conseguenza che, in sua mancanza, la componente variabile non può essere determinata né con riferimento soltanto all’importanza e complessità dell’incarico ricoperto, né, in maniera indifferenziata, in proporzione alla disponibilità dell’apposito fondo aziendale; allo stesso modo, la retribuzione di risultato non spetta per il solo fatto dello svolgimento di funzioni superiori perché la sua erogazione è subordinata alla valutazione dell’Amministrazione circa il raggiungimento di obiettivi gestionali programmati.

Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, avendo la Corte di merito riconosciuto la retribuzione di posizione, parte variabile, e la retribuzione di risultato senza compiere alcun accertamento in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto vantato dal dirigente.

 

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