Dipendente di banca indebitato: non è condotta extra-lavorativa illecita

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 31 luglio 2015, n.16268, ha dichiarato illegittimo il licenziamento del dipendente di banca, protestato e pignorato, se le questioni di natura privata non incidono sull’adempimento della prestazione lavorativa.

La condotta illecita extra-lavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta, ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o comprometterne il rapporto fiduciario. Nondimeno, è pur sempre necessario che si tratti di comportamenti che, per la loro gravità, siano suscettibili di scuotere irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro perché idonei, per le concrete modalità con cui si manifestano, ad arrecare un pregiudizio, anche non necessariamente di ordine economico, agli scopi aziendali.

In definitiva, la Corte di Cassazione ha ritenuto il licenziamento illegittimo in quanto la Società non ha allegato nulla circa la negativa incidenza che la situazione debitoria avrebbe avuto sul lavoro, ovvero le mansioni di carattere amministrativo di cui si occupava il dipendente non erano tali da poter essere influenzate dalla pesante esposizione debitoria.

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