L’Inps, con messaggio n. 639 del 19 febbraio 2025, ha chiarito che per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro per fatti concludenti, disciplinata dall’articolo 26, comma 7-bis, D.Lgs. 151/2015, introdotto dall’articolo 19, L. 203/2024, il lavoratore non può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto la fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, come richiesto dall’articolo 3, D.Lgs. 22/2015.
Inoltre, nel caso in cui la risoluzione di rapporto di lavoro di cui sopra si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo dovuto per l’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato dall’articolo 2, comma 31, L. 92/2012, in quanto tale cessazione del rapporto di lavoro non fa sorgere in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpI.
Infine, a decorrere dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della L. 203/2024, le interruzioni del rapporto di lavoro per fatti concludenti devono essere esposte all’interno del flusso UniEmens con il nuovo codice <Tipo Cessazione> “1Y”, avente il significato di: “Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis”.
