Differenze retributive: onere della prova a carico del lavoratore

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 6 aprile 2020, n. 7696, in tema di differenze retributive, ha stabilito che deve essere rispettato il principio dell’onere della prova ex articolo 2697, cod. civ., secondo il quale gli elementi costitutivi dei diritti vantati devono essere allegati e dimostrati da chi li rivendica, per cui soltanto in seguito all’esito positivo di tale prova la parte datoriale è tenuta a dimostrare il pagamento delle relative obbligazioni, altrimenti si configura un’indebita inversione dell’onere probatorio.

 

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