La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 18 gennaio 2024, n. 2005, ha stabilito che tra giusta causa e giustificato motivo soggettivo la differenza è quantitativa e non ontologica e dunque, anche in relazione alla fattispecie del giustificato motivo soggettivo, può porsi una questione di sproporzione del licenziamento disciplinare come per la giusta causa, alla luce delle concrete circostanze di fatto e del comportamento realmente commesso. Nella specie, è stato ritenuto illegittimo, in quanto sproporzionato, il licenziamento per giustificato motivo soggettivo dello store manager che abbia acconsentito all’uso promiscuo della cassa da parte degli operatori avvicendatisi nella gestione della stessa, posto che siffatta condotta non integra un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali gravanti sul prestatore.
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