Dequalificazione professionale: accertamento e risarcimento del danno emergente

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 3 febbraio 2021, n. 2472, ha stabilito che, in tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all’inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o di svilirne i compiti. Ne consegue che tale tipologia di pregiudizio determina la sua appartenenza alla fattispecie del danno emergente, e non di lucro cessante, ravvisabile nelle ipotesi di perdita derivante dalla mancata percezione di redditi di cui siano maturati tutti i presupposti, per cui non è considerata reddito soggetto a tassazione.

 

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