Depenalizzazione per il reato di omesso versamento ritenute

È stato pubblicato sulla G.U. n.17 del 22 gennaio il D.Lgs. n.8 del 15 gennaio 2016, relativo alla depenalizzazione di alcuni reati, in vigore dal 6 febbraio 2016.

In particolare, l’art.3, co.6, modifica l’art.2, co.1-bis, D.L. n.463/83, relativo all’omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, stabilendo che:

  • l’omesso versamento delle ritenute per un importo superiore a € 10.000,00 l’anno è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a € 1.032,00;
  • l’omesso versamento delle ritenute per un importo inferiore a € 10.000,00 annui, prevede l’applicazione della sanzione amministrativa da € 10.000,00 a € 50.000,00.

Il datore di lavoro non è punibile né assoggettabile alla sanzione amministrativa quando provvede al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o della notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

 

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