Demansionamento: ius variandi verificato sull’omogeneità delle mansioni

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 17 settembre 2015, n.18223, ha stabilito che nel rapporto di lavoro non vi è solo un divieto di demansionamento del lavoratore, ossia divieto di attribuzione di mansioni inferiori alle pregresse, ma prima ancora un divieto di dequalificazione, ossia di attribuzione di mansioni inferiori alla qualifica.

Ai fini della verifica del legittimo esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro deve essere valutata, dal giudice di merito, l’omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto e all’utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente.

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