La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 2 gennaio 2024, n. 48, ha stabilito che quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell’obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2103 cod. civ., è su quest’ultimo che incombe l’onere di provare l’esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che l’adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all’articolo 1218 cod. civ., a causa di un’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Demansionamento derivante da inesatto adempimento datoriale
di Redazione
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