Demansionamento e danno esistenziale

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 20 settembre 2016, n. 18405, ha deciso che il lavoratore quadro di primo livello destinato alle operazioni di sportello subisce non solo un danno da demansionamento, ma anche un danno esistenziale. Si tratta infatti di un demansionamento evidente agli occhi dei colleghi e del pubblico che accedeva all’ufficio, tra cui i familiari. Peraltro, tenuto conto del fatto noto rappresentato dalla totale inattività e dal fatto notorio rappresentato dalla rapida evoluzione che ha caratterizzato l’organizzazione e le modalità operative dell’azienda nel periodo considerato, può ritenersi concretato un significativo danno al bagaglio professionale del lavoratore, che, rimasto ai margini della vita aziendale, senza stimoli operativi né occasioni di aggiornamento, ha subito un’obsolescenza, direttamente proporzionale al processo di rinnovamento che nel frattempo investiva l’azienda.

 

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