Decreto Ammortizzatori: integrazione salariale e politiche attive del lavoro

Il D.Lgs. n.148/15, c.d. decreto Ammortizzatori, all’art.8 è intervenuto in tema di integrazione salariale, condizionalità e politiche attive del lavoro.

I lavoratori che subiscono una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa superiore al 50% rispetto al normale orario di lavoro, calcolato su un periodo di 12 mesi, sono convocati dai Centri per l’impiego per stipulare il patto di servizio e devono presentarsi, pena la perdita di parte delle integrazioni (art.22, D.Lgs. n.150/15).

Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Il diritto all’integrazione salariale decade se il lavoratore non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede Inps territorialmente competente dello svolgimento di tali attività, ma le comunicazioni obbligatorie ex art.4-bis, D.Lgs. n.181/00, a carico dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, sono valide ai fini dell’assolvimento di tale obbligo di comunicazione.

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il seminario affronta le specificità della gestione dei rapporti di lavoro domestico, con particolare attenzione alle novità 2026. 28 aprile 2026

Il master analizza il contratto di lavoro subordinato, nei suoi principi generali e nelle sue diverse declinazioni. 17 aprile 2026

Torna in alto