Decorrenza della prescrizione per i crediti di lavoro

L’INL, con nota n. 595 del 23 gennaio 2020, ha offerto chiarimenti sulla corretta interpretazione delle disposizioni inerenti alla prescrizione dei crediti da lavoro nell’ipotesi in cui il personale ispettivo debba procedere all’adozione del provvedimento di diffida accertativa.

Atteso che la diffida accertativa ha ad oggetto crediti certi, liquidi ed esigibili, come tali non fondati su elementi suscettibili di interpretazione, l’Ispettorato ritiene che il personale ispettivo dovrà considerare solo i crediti da lavoro il cui termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal primo giorno utile per far valere il diritto di credito, anche se in costanza di rapporto di lavoro, non sia ancora maturato.

A tal fine il personale ispettivo dovrà comunque tenere conto di eventuali atti interruttivi della prescrizione esperiti dal lavoratore ai sensi dell’articolo 1219, cod. civ., e da questi debitamente documentati all’organo di vigilanza.

In presenza di atti interruttivi della prescrizione, documentati, il personale ispettivo potrà adottare la diffida accertativa anche per crediti risalenti nel tempo, sempreché non siano comunque decorsi 5 anni dall’ultimo atto interruttivo della prescrizione.

 

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