Decadenza ex L. 183/2010: non si applica se manca la forma scritta

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 17 dicembre 2021, n. 40652, ha ritenuto che la disposizione di cui all’articolo 32, comma 4, lettera d), L. 183/2010, relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi – in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto – nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso. Invero, fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi della suddetta disposizione, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine della applicazione della relativa disciplina.

 

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