Datori agricoli in zone svantaggiate: esonero triennale non applicabile

L’Inps, con messaggio n.6533 del 23 ottobre, riprendendo il parere n.12672/15 del Ministero del Lavoro, ha ricordato che ai datori di lavoro agricolo operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate che effettuino assunzioni nell’anno 2015 sono applicabili le sole riduzioni contributive previste dall’art.9, L. n.67/88, compresa la riduzione dei premi Inail, ma non l’esonero contributivo triennale ex art.1, co.119, L. n.190/14.

L’Istituto, pertanto, procederà ad applicare i conseguenti criteri di tariffazione e a ricalcolare i contributi relativi al primo trimestre 2015, affinché per i lavoratori ammessi al beneficio:

  • per le giornate lavorate in zona ordinaria si applichi l’esonero triennale ex art.1, co.119, L. n.190/14;

  • per le giornate lavorate in zone montane o svantaggiate si applichino le riduzioni contributive di cui all’art.9, L. n.67/88.

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