Danno non patrimoniale al coniuge se l’infortunio impedisce normali rapporti sessuali

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 25 settembre 2018, n. 22690, ha stabilito che deve essere risarcito dal datore il danno non patrimoniale al coniuge del dipendente rimasto invalido dopo l’infortunio sul lavoro laddove la domanda è riferita a pregiudizi diversi dalla mera sofferenza interiore, come l’impossibilità di avere normali rapporti sessuali, dovendosi procedere alla liquidazione equitativa, tenendo conto dell’età dei coniugi, della mancanza di figli, della dedizione della moglie al marito per gli anni di infermità e della durata del matrimonio.

 

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