Danno per mancata fruizione del riposo settimanale

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 13 settembre 2016, n. 17966, ha deciso che, in tema di lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, bisogna tenere distinto il danno da usura psico-fisica, conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall’eventuale ulteriore danno biologico, che invece si concretizza in un’infermità determinata da una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali. Nella prima evenienza il danno può essere presunto sull’an; il relativo quantum è indennizzabile mediante ricorso a maggiorazioni o compensi previsti dal Ccnl o dal contratto individuale per altre voci retributive.

 

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