Danno differenziale: accertamento della responabilità del datore

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 19 giugno 2020, n. 12041, ha stabilito, in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che la disciplina prevista dagli articoli 10 e 11, D.P.R. 1124/1965, deve essere interpretata nel senso che l’accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno c.d. differenziale, sia nel caso dell’azione di regresso proposta dall’Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all’elemento soggettivo della colpa e al nesso causale fra fatto ed evento dannoso.

 

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